Cappa ai carboni attivi, normativa
Come funziona una cappa filtrante senza canna fumaria.
Cappa ai carboni attivi, normativa. Cappa ARTURO
Capita che alcuni edifici siano sprovvisti del condotto per la dispersione dei fumi della cucina, per mancanza di spazio o per delle particolarità legate alla morfologia dell’abitazione. In questo caso è possibile installare sistemi di trattamento assoluti o cosiddetti “cappa senza canna fumaria, una cappa filtrante, o anche a cappa a ricircolo”.
Come suggerisce il suo nome, la cappa filtrante si limita a prelevare l’aria dell’ambiente e a filtrarla ma in maniera non molto efficace, mediante appositi filtri purificanti G1, G3, che la ripuliscono dalle particelle di sporco grossolane . La cappa a ricircolo anziché convogliare l’aria verso l’esterno, la restituisce all’ambiente dopo averla purificata, per fare questo deve declassificarla in EAH2, cioè deve filtrarlo dalle particelle pm/2,5 e pm1, e questo avviene solo tramite la cappa Arturo, che è ad oggi l'unico sistema di trattamento certificato e garantito.
Questo sistema che per comodità è stato chiamato CAPPA ARTURO rispetta le normative in merito. La norma generale di riferimento per l’evacuazione dei vapori di cottura è la UNI7129 (parti 2 e 3) la quale, già dalla sua versione del 2008, fornisce le definizioni e i principi prescrittivi tutt’oggi in vigore. Con il termine vapori di cottura essa intende l’insieme dei prodotti della combustione e dei vapori/esalazioni risultanti dalla cottura dei cibi.
Questa cappa in ambito non residenziale, fa particolare attenzione, oltre al trattamento dei vapori anche al trattamento degli odori emessi dai locali di cottura in base alla norma UNI 13779. Bisogna tenere conto che l’impianto della cucina deve rispettare le normative della salubrità dei locali secondo la norma unitamente alla UNI 15251.
Normativa
- Piani di cottura –
Si fa riferimento alle disposizioni contenute nella UNI 7129-3:2015 la quale al punto 4.1 – Apparecchi di cottura - stabilisce che i prodotti della combustione vanno convogliati nel tetto; nell’impossibilità dello scarico nel tetto é concesso lo scarico a parete nel rispetto delle distanze indicate nel punto 4.4.4 con particolare attenzione ai limiti previsti nel punto 6 della norma di cui sopra; con una sentenza n. 10337 del 17 ottobre 2016, il TAR del Lazio annulla (previa sospensiva), una determina dirigenziale dell’Avvocatura del comune di Roma che imponeva l’ordine di cessazione dell’attività di cucina svolta da un locale per mancanza di canna fumaria